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Normativa Agenti
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Il contratto di agenzia
ADEGUAMENTO
DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI AGENTI COMMERCIALI
INDIPENDENTI
Nella Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19/3/99 è
stato pubblicato il decreto legislativo 15/2/99 N. 65 che adegua la
disciplina della attività degli Agenti di commercio alla direttiva 86/653
CEE. Il provvedimento in questione si era reso necessario a causa delle
obiezioni sollevate dall’Unione Europea al modo in cui il Governo italiano
aveva recepito la direttiva 86/656 CEE. In pratica il Decreto legislativo
65/99 integra il precedente Decreto Legislativo 303/91, apportando
significative modificazioni alle norme civilistiche inerenti il Contratto
di Agenzia. Sono modificati di conseguenza gli art. 1742 (forma scritta
del contratto), 1746 (attività di reporting verso la mandante), 1748
(diritti alla provvigione), 1749 (obblighi di informazione del
preponente), 1751 (indennità per cessazione del rapporto). Pubblichiamo la
versione aggiornata degli art. 1742 - 1753 del codice civile (Capo x del
“Contratto di agenzia”), come risulta a seguito delle recenti modifiche
apportate dal Decreto legislativo 15 Febbraio 1999, N. 65 “Adeguamento
della disciplina relativa agli Agenti commerciali indipendenti, in
ulteriore attuazione della direttiva 86/653 CEE del Consiglio del 18
dicembre 1986”. Gli articoli modificati, sono l’art. 1742 (obbligo della
forma scritta del contratto), l’art. 1746 (obblighi dell’agente), l’art.
1748 (diritti sulla provvigione), l’art. 1749 (obblighi del preponente),
l’art. 1751 (indennità dovuta anche in caso di morte
dell’Agente).
Art. 1742 nozione Col contratto
di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per
conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una
zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna
parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa
sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Art. 1743
diritto di esclusiva Il preponente non può valersi
contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di
attività, nè l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa
zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra
loro.
Art. 1744 riscossioni L’agente non ha
facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è
stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale
autorizzazione.
Art. 1745 rappresentanza
dell’Agente Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del
contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle
inadempienze contattuali sono validamente fatti all’agente. L’agente può
chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e
presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti
spettanti a quest’ultimo.
Art. 1746 obblighi
dell’Agente Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve
tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In
particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione
utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto
contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al
commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di
agenzia.
Art. 1747 impedimento
dell’Agente L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico
affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748 diritti
dell’agente ed obblighi del preponente Per tutti gli affari
conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando
l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con
terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari
dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di
clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di
scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o
all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine
ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da
ridurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la
provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta
all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o
avrebbe potuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con
il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente
al momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico. Se in preponente e il terzo si accordano per non
dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per
la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata
dagli usi o in mancanza, dal giudice secondo equità. L’agente è tenuto a
restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in
cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà
esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più
sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di
agenzia.
Art. 1449 obblighi del preponente In
preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria
relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni
necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire
l’agente, entro un termine ragionevole, non appena prevede che il volume
delle operazioni commerciali sia notevolmente inferiore a quello che
l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre
informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il
preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute
al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso
del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi
essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere
che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei
libri contabili. E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 1750 durata del contratto o
recesso Il contratto di agenzia a tempo determinato che
continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del
termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto
di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per
il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno
iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il
quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto
anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini
di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un
termine inferiore a quello posto a carico dell’agente. Salvo diverso
accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere
con l’ultimo giorno del mese del calendario.
Art. 1751
indennità in caso di cessazione del rapporto All’atto della
cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente
una indennità se ricorrono le seguenti condizioni: - l’agente abbia
procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti; - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente perde e che risultano dagli affari con tali
clienti. L’indennità non è dovuta: - quando il preponente risolve il
contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua
gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; -
quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze
attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o malattia, per le quali
non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dell’attività; - quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto di agenzia. L’importo dell’indennità non può superare una
cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media
annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni
e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo
in questione. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente
del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal
diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un
anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente
l’intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità
è dovuta anche se il rapporto cessa per morte
dell’agente.
Art. 1751 bis patto di non
concorrenza Il patto che limita la concorrenza da parte
dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto.
Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e
servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua
durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del
contratto.
Art. Agente con rappresentanza Le
disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui
all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione
dei contratti.
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